Congedo parentale (fruizione giornaliera): normativa, documentazione da presentare in segreteria, retribuzione
IL CONGEDO PARENTALE: UN DIRITTO POTESTATIVO CHE NON PUÒ ESSERE NEGATO (NEANCHE PER ESIGENZE DI SERVIZIO)
Nel caso del congedo parentale (art. 32 D. Lgs.n.151/2001), il dipendente è titolare di un vero e proprio diritto potestativo alla fruizione dello stesso. Pertanto, non si tratta di assenze che debbano essere autorizzate discrezionalmente dal Dirigente.
Questi, infatti, deve solo verificare la sussistenza dei presupposti di legge (vivenza del figlio e sussistenza di un rapporto di lavoro in atto all’inizio e durante il periodo di congedo [per il personale a tempo determinato il diritto al congedo è ristretto all’interno del rapporto di lavoro])e prendere atto del diritto ad assentarsi del dipendente.